| Consiglio comunale del 13 Luglio 2009 - Regolamento edilizio |
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| Scritto da Antonella | |
| Lunedì 03 Agosto 2009 20:16 | |
Modifica al regolamento edilizio comunaleModifica numero 24 del 13 luglio 2009
VISTA la L.R. 8.07.1999, n.19 – Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5.12.1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, in particolare l’art. 3 – Approvazione del regolamento edilizio; VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 29/07/1999 n. 548-9691, con la quale veniva approvato il Regolamento Edilizio tipo e le relative “istruzioni”; VISTE le indicazioni dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica del 1209/200, prot. n. 756/SP; RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 25/02/2000 con la quale veniva approvato il Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con la sua citata deliberazione n. 548-9691 del 29/07/1999; VISTA la nota Prot. 05000338 – Area II – del 17/05/2005 della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale di Governo ; RITENUTO opportuno modificare l’art. 2 e l’art. 4 del Regolamento Edilizio comunale alla luce di quanto esposto dalla Circolare Ministeriale di cui sopra, DATO ATTO che il comma 2 dell’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’assessore suo delegato che la presiede e da 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio comunale, di cui: un Ingegnere o Architetto iscritto all’Albo Professionale; un Geometra iscritto all’Albo Professionale; un Geologo iscritto all’Albo Professionale; un Tecnico con competenza nella tutela dei Beni Ambientali, come previsto dal primo comma dell’art. 14 della L.R. 03.04.1989, n.ro 20; un Tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici e quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; un cittadino di maggiore età, residente nel territorio comunale;
DATO ATTO che il comma 2 dell’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. DATO ATTO che il comma 7 dell’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire.. (omissis).
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200;
Con voti _______________ resi per alzata di mano
DELIBERA DI APPROVARE, ai sensi l’art. 3 della L.R. 19/99, la modifica degli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio vigente, secondo le modifiche di seguito specificate: il comma 2 dell’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio viene sostituito dal seguente: La Commissione è composta dal Presidente e da 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio comunale, di cui: un Geometra iscritto all’Albo Professionale; un Geologo iscritto all’Albo Professionale; un Tecnico con competenza nella tutela dei Beni Ambientali; un Tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici e quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; un Giurista.
il comma 2 dell’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio viene sostituito dal seguente: 2. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. il comma 7 dell’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio viene sostituito dal seguente: 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire .. (omissis).
2) DI DICHIARARE la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvato con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29/07/1999;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione: non comporta impegno di spesa per l’amministrazione comunale; diverrà esecutiva nei termini di legge; assumerà efficacia dopo la pubblicazione, per estratto, sul bollettino Ufficiale della Regione.
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| Last Updated ( Mercoledì 07 Ottobre 2009 20:32 ) |


