| ConsiglioComunale del 28 Settembre 2009 - Convenzione per l'ufficio di segreteria |
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| Scritto da Antonella | |
| Martedì 10 Novembre 2009 22:03 | |
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CONVENZIONE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI
ALICE SUPERIORE – LUGNACCO - PECCO E TRAUSELLA
ai sensi degli articoli 30 e 98 c.3 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997
L’anno 2009 addì TRENTA del mese di SETTEMBRE, nella Residenza Municipale di Alice Superiore
TRA Il Comune di Alice Superiore, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra FALETTO Paola il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto;
E
Il Comune di Pecco, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. GEDDA Michele il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto;
E
Il Comune di Lugnacco, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. PERASSA Giovanni il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto; E Il Comune di Trausella, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. BOGLINO Michelangelo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto; PREMESSO
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato C);
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato D);
CIO’ PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d’uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
++Art. arr
Art. 1 – Oggetto e scopo della ConvenzioneI Comuni di Alice Superiore, Pecco, Lugnacco e Trausella nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.
Art.2 Comune Capo ConvenzioneIl Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Alice Superiore, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell’ufficio di Segreteria convenzionato. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall’art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella. Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Alice Superiore, venga a ricoprire automaticamente l’incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell’Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l’accettazione dell’incarico, da parte del Segretario Comunale. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d’ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall’art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall’Ente interessato; in tal caso, i Sindaci di Comuni non ricoprenti il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederanno formalmente al Sindaco di Alice Superiore nella sua vesta di Comune Capo Convenzione, l’adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella, provvederà altresì:
Art. 3 – Rapporto di lavoroIl Segretario Comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Alice Superiore, Pecco, Lugnacco e Trausella. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc, nonché tutti i rapporti con l’Agenzia Autonoma. Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l’obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella). Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.
Art. 4 – Modalità operative del servizioIl Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l’assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.
Art. 5 – Forme di consultazioneI Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l’anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.
In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di :
¨ Nomina del Segretario Comunale;
¨ Revoca del Segretario Comunale;
¨ Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.
Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzieCompete al Segretario Comunale, per l’espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i quattro Comuni di Alice Superiore, Pecco, Lugnacco e Trausella il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Alice Superiore, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare, Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Alice Superiore, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all’art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 N. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli comuni ed il compenso per l’esercizio di funzioni di Direttore Generale. Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all’art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001. Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all’art. 4 e precisamente:
Tale riparto dovrà sarà preventivamente approvato con determina del Responsabile del Servizio, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di Alice Superiore, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant’altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella. I comuni convenzionati di Pecco, Lugnacco e Trausella dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell’anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell’anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell’anno di competenza, di importo pari al 30 % della spesa consuntiva o presunta tale dell’anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell’anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell’acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicato per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d’intesa tra i quattro Sindaci interessati, sentita preventivamente l’Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali. A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella rilasceranno, a favore del Comune Capo-Convenzione di Alice Superiore, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.
Al Segretario Comunale sarà corrisposto,per accedere ai Comuni convenzionati di Pecco, Lugnacco e Trausella, il rimborso delle spese di viaggio in base all’indennità chilometrica stabilita periodicamente dall’Automobile Club d’Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l’uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i quattro Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell’amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Pecco, Lugnacco e Trausella, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d’ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice). La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Alice Superiore, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Pecco, Lugnacco e Trausella comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I Diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l’attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all’art. 97, c.4, lettera “c”, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell’intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.
Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei quattro Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.
Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione. La presente convenzione viene stabilita dall’1/10/2009 al 31/12/2011 con l’accettazione da parte del Segretario Comunale. Al temine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l’incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
Art. 8 – Attribuzione delle funzioni di Direttore GeneraleL’eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei quattro Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.
Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione. I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.
Art. 10 Norme di chiusuraPer quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Alice Superiore, Pecco, Lugnacco, e Trausella verrà inviata, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo, a cura del Comune Capo Convenzione.
IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE DI ALICE SUPERIORE (Sig. ra FALETTO Paola)…………………………….
IL SINDACO DEL COMUNE DI PECCO (Sig. GEDDA Michele) ……………………………
IIL SINDACO DEL COMUNE DI LUGNACCO (Sig. PERASSA Giovanni) ………………………………..
IL SINDACO DEL COMUNE DI TRAUSELLA (Sig. BOGLINO Michelangelo)
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| Last Updated ( Martedì 10 Novembre 2009 22:52 ) |


