| Consiglio Comunale del 28 Settembre 2009 - Regolamento Edilizio |
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| Scritto da Antonella | |
| Martedì 10 Novembre 2009 22:22 | |
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. 8.07.1999, n.19 – Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5.12.1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, in particolare l’art. 3 – Approvazione del regolamento edilizio;
VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 29/07/1999 n. 548-9691, con la quale veniva approvato il Regolamento Edilizio tipo e le relative “istruzioni”; VISTE le indicazioni dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica del 1209/200, prot. n. 756/SP;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.ro 6 del 25 Febbraio 2000 con la quale veniva approvato il Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con la sua citata deliberazione n. 548-9691 del 29/07/1999;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.ro 24 del 13 luglio 2009 con la quale veniva modificato l’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato;
VISTO il D.P.R. 380/2001 Testo Unico dell’edilizia che ha introdotto, tra i titoli edilizi abilitativi, il Permesso di Costruire e soppresso la Concessione Edilizia e l’Autorizzazione Edilizia;
VISTA le legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 che ha reso facoltativa la nomina della Commissione Edilizia ed ha consentito di attribuire genericamente all’organo comunale competente il potere di nomina della stessa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 con cui è stata introdotta, all’art. 16 del Regolamento Edilizio tipo, la metodologia di misurazione lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema radiale;
RITENUTO opportuno modificare l’art. 2, l’art. 3 e l’art. 16 del Regolamento Edilizio comunale alla luce di quanto esposto nel D.P.R. 380/01, nella L.R. 20/2009 e nella D.C.R. n. 267-31038, sopra esposte;
DATO ATTO che il l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2. La Commissione è composta dal Presidente e da 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui: – un Ingegnere o Architetto iscritto all’Albo Professionale; – un Geometra iscritto all’Albo Professionale; – un Geologo iscritto all’Albo Professionale; – un Tecnico con competenza nella tutela dei Beni Ambientali; – un Tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici e quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; – un giurista. 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 7. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
DATO ATTO che il comma 1 dell’art. 3 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari; b) l’assunzione di provvedimento di annullamento o revoca atti di assenso già rilasciati;
DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 16 del vigente Regolamento Edilizio comunale recita: 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente l’altro
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi l’art. 3 della L.R. 19/99, la modifica degli artt. 2, 3 e 16 del Regolamento Edilizio vigente, secondo le modifiche di seguito specificate:
a) L’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2. La Commissione è composta dal Presidente e da 6 (sei) componenti, eletti dal Sindaco, di cui: – un Ingegnere o Architetto iscritto all’Albo Professionale; – un Geometra iscritto all’Albo Professionale; – un Geologo iscritto all’Albo Professionale; – un Tecnico con competenza nella tutela dei Beni Ambientali; – un Tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici e quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; – un giurista. 3. I membri elettivi sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti. 7. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco. 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
b) Il comma 1 dell’art. 3 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:
1. La Commissione esprime parere preventivo, (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a. il rilascio di provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 10, comma 1, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e s.m.i. b. l’assunzione di provvedimento di annullamento o revoca atti di assenso già rilasciati;
c) Il comma 3 dell’art. 16 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:
3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
2) DI DICHIARARE la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvato con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29/07/1999;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione: - non comporta impegno di spesa per l’amministrazione comunale; - diverrà esecutiva nei termini di legge; - assumerà efficacia dopo la pubblicazione, per estratto, sul bollettino Ufficiale della Regione.
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| Last Updated ( Martedì 10 Novembre 2009 22:32 ) |


